Statuto Cordicom FVG ODV

STATUTO
“ COORDINAMENTO dei COMITATI TERRITORIALI e dei CITTADINI ASSOCIATI del FRIULI VENEZIA GIULIA ODV ”
( CORDICOM FVG ODV )

 

 

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

  1. E’ costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), l’associazione non riconosciuta “Coordinamento dei comitati territoriali e dei cittadini associati del Friuli Venezia Giulia ODV” con acronimo “Cordicom FVG ODV”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Udine (UD) e con durata illimitata.
  2. L’eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall’assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

 

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

  1. L’associazione si ispira alla "CARTA DI FONDAZIONE" del “COORDINAMENTO dei COMITATI TERRITORIALI e dei CITTADINI ASSOCIATI del FRIULI - VENEZIA GIULIA", è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
  2. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati :

    e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

    f)  interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

    i)   organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

  3. L’associazione è costituita al fine di attuare ogni iniziativa capace di difendere i cittadini, la loro salute e la qualità della vita concretando le attività di interesse generale sopra riportate, proponendosi di:
    • stimolare le relazioni e la collaborazione tra i cittadini e le istituzioni pubbliche locali per progettare e attuare gli interventi più opportuni finalizzati alla rimozione delle cause che producono disagio, malessere, sofferenza e per cercare di tutelare i diritti delle persone indifese;
    • organizzare e stimolare iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della tutela dell’ambiente e della qualità della vita delle persone;
    • offrire ai cittadini presenti nell'area regionale informazioni, notizie, dati e ogni documentazione che riguardi la tutela dell’ambiente e la salvaguardia della qualità della vita;
    • offrire consulenza di supporto e di indirizzo alla classe debole della popolazione, per la tutela e la valorizzazione dei propri diritti;
    • sviluppare progetti in tema ambientale, favorire, organizzare e gestire convegni, incontri, mostre e/o manifestazioni sia volte all’informazione su temi che incidono sulla qualità della vita, sia allo scopo di superare diatribe ambientali tra cittadini e pubblici amministratori e tra le stesse pubbliche amministrazioni locali;
    • progettare, organizzare e gestire iniziative di formazione e di qualificazione dei volontari;
    • dare forza all’azione di partecipazione e di proposta alla vita sociale ai singoli comitati e/o gruppi di cittadini associati aderenti e che, essendo a conoscenza di problemi, esigono che le scelte effettuate garantiscano uno sviluppo economico e sociale rispettoso dell'ambiente e della qualità della vita delle persone;
    • sostenere ed eventualmente coordinare le molte iniziative, che hanno valenza più vasta dell’ambito territoriale su cui agiscono i singoli comitati e/o gruppi di cittadini associati aderenti o che richiedono conoscenze diversificate, attuando azioni con la forza del gruppo, nei tempi e con gli atteggiamenti condivisi e sviluppati secondo una linea comune.
  4. L’ attività si svolge su tutto il territorio regionale: i soci e i volontari svolgeranno le azioni di tutela e promozione dei territori a livello provinciale o intercomunale per permettere di rispettare le forti peculiarità culturali e ambientali di tutto il Friuli Venezia Giulia.
  5. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.
  6. L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

  1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
  2. Possono aderire all’associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Possono associarsi anche altri enti di natura diversa dell’associante, in ogni caso il loro numero non potrà essere superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.
  3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:
    • l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
    • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  4. L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
  5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
  6. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
  7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
  8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
  9. I singoli associati svolgono l’attività di volontariato su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia. Tali attività sono organizzate in gruppi informali denominati “comitati territoriali” di natura provinciale o intercomunale.

 

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

  1. Gli associati hanno il diritto di:
    • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
    • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
    • frequentare i locali dell’associazione;
    • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
    • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
    • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
    • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
  2. Gli associati hanno l’obbligo di:
    • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
    • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
    • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea: le quote sociali sono annuali e devono essere versate, in unica soluzione, entro il mese di aprile di ogni anno. L’importo relativo viene stabilito annualmente dall’assemblea. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione.

 

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

  1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
  2. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto (come ad esempio non pagare la quota associativa), negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
  3. L’associato può sempre recedere dall’associazione.
  4. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
  5. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
  6. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
  7. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
  8. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

 

ART. 6
(Organi)

  1. Sono organi dell’associazione:
    • l’Assemblea;
    • l’Organo di amministrazione;
    • il Presidente;
    • l’Organo di Controllo;
    • Il Revisore Legale dei Conti;
  2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

 

ART. 7
(Assemblea)

  1. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
  2. Ciascun associato ha un voto.
  3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
  4. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
  5. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
  6. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
  7. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
  8. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
    • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    •  approva il bilancio di esercizio;
    • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    • delibera sull'esclusione degli associati;
    • delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.) e la modifica della CARTA di FONDAZIONE;
    • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    • delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
    • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
  9. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
  10. Si prevede l'intervento all'assemblea anche da remoto mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, come previsto da art.art. 24.4 D. Lgs. 117/17.
  11. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
  12. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

 

ART. 8
(Organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo)

  1. L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
  2. Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
  3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
    • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
    • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
    • predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
    • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
    • deliberare l’ammissione degli associati;
    • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
    • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
    • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
  4. L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall’Assemblea per la durata di 2 anni e sono rieleggibili.
  5. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
  6. Nel consiglio direttivo sono rappresentati tutti i “comitati territoriali” tramite dei delegati provinciali.
  7. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la partecipazione di almeno 3 consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto; non è ammessa delega.
  8. L'Organo di Amministrazione è convocato dal presidente, con avviso inviato per e-mail contente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
  9. La riunione del Consiglio Direttivo può svilupparsi anche con l'utilizzo delle tecnologie telematiche senza la presenza fisica in un determinato luogo, e le argomentazioni al pari delle votazioni, possono essere redatte con e-mail. 
  10. In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo comunicazione telefonica.
  11. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
  12. I delegati provinciali vengono proposti per la nomina dagli associati con sede nella provincia di competenza ed eletti a maggioranza dall'assemblea, 
  13. Il "mandato" assegnato al presidente ed agli altri amministratori consiste nel :
    • porsi quali garanti per gli incontri, ufficiali e non, con gli enti coinvolti e con gli organi di informazione; 
    • stimolare, sostenere e verificare temporalmente l'evolversi delle varie iniziative dei singoli comitati;
    • indire assemblee degli associati per competenza territoriale.

    Per quanto riguarda i punti b) e c) del presente articolo i delegati provinciali possono farsi sostituire o coadiuvare da chi ritengono idoneo e funzionale alla singola esigenza

  14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

ART. 9
(Presidente)

  1. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
  2. Il Presidente è eletto dall’Assemblea.
  3. Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
  4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
  5. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
  6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 

ART.10 
(l’Organo di Controllo)

  1. Ai verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina dell’Organo di Controllo.

 

ART.11
(Il Revisore Legale dei Conti)

  1. Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

 

ART. 12
(Patrimonio)

  1. Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

  1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

ART. 14
(Risorse economiche)

  1. L’associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
  2. Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

 

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

1.    L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, nelle forme previste da Art 13 c. 1-2 e dall’art 14 c. 1 del D.Lgs 117/17.

2.    Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

 

ART. 16
(Libri)

  1. L’associazione deve tenere i seguenti libri:
    • libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
    • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
  2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione telematica.

 

ART. 17
(Volontari)

  1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
  2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
  4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
  5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
  6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
  7. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

 

ART. 18
(Lavoratori)

  1. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
  2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

 

ART. 19
(Convenzioni)

  1. Le convenzioni tra l’associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
  2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

 

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

  1. In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
  2. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

 

ART. 21
(Rinvio)

  1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.